computo
del biennio di coltivazione diretta per l'esercizio della prelazione agraria
Ai fini del computo del biennio di
coltivazione diretta che, ai sensi dell'art. 7, c. 1, L. 14.08.1971, n. 817, costituisce
condizione per l'esercizio, da parte del coltivatore diretto, del diritto di
prelazione in relazione a fondi confinanti offerti in vendita (sempre che
sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti
o enfiteuti coltivatori diretti), è possibile la sommatoria di periodi di
coltivazione diretta basati su titoli diversi, purché tutti legittimanti la
prelazione.